Pubblicata l'Ordinanza ‘antierbacce’ per i proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, proprietari di aree incolte, responsabili dei cantieri...
Pubblicata il 1 luglio 2020 l’ordinanza con cui si richiedono interventi di manutenzione e pulizia contro la crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale.
Il responsabile del settore ambiente ed ecologia con effetto immediato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione di questa ordinanza (1 luglio 2020) ORDINA:
a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere, di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:
• taglio della vegetazione incolta e, in particolare, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo, mantenendo un'altezza del manto erboso non superiore ai 20 cm;
• taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
• taglio delle siepi, dei rami delle alberature e delle piante che si protendono su suolo pubblico, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:
• a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
• a tagliare i rami delle piante che si protendono, in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
• a pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
• ad eseguire le operazioni di potatura e pulizia in ogni momento in cui si rendano necessarie;
• a conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, di pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nell’area, che possa cagionare umidità, cattive esalazioni, ricovero per animali di ogni genere e altri inconvenienti igienico-sanitari;
allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita.
L'ordinanza in versione integrale in allegato
Il controllo è demandato alla Polizia Locale. Previste sanzioni da 25 a 500 euro.