Attività di vendita in sede fissa - Esercizi di Vicinato

Ultima modifica 8 gennaio 2019

Che cosa è e a che cosa serve:

Per commercio in sede fissa (su area e locali privati) si intende la vendita sia al dettaglio che all'ingrosso di merci, alimentari e non alimentari, effettuata in modo professionale.
Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.
L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.

Chi può fare la Richiesta
Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010; 
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della  legge antimafia. 

Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un'altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.

Quando fare la richiesta e Come
Per aprire o modificare un esercizio di vicinato occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lainate, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, entro il limite dei 250 mq, è necessario presentare Modello A, scheda 1, scheda 2, planimetria, ricevuta di versamento oneri ASL per il settore alimentare.
Per comunicare subentro e variazioni dell’attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare Modello B, scheda 2, ricevuta di versamento oneri ASL per il settore alimentare.
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Modalità di Pagamento
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana  se attività di vendita di alimenti.

Costi da Sostenere
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana

Sanzioni
Quelli previsti per la SCIA

Reclami e Ricorsi
Non previsti.

Chi:
UFFICIO UO SUAP

SCIA 2017
05-08-2021
Allegato formato pdf
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