Impianti distribuzione carburanti ad uso pubblico
Che cosa è e a che cosa serve:
Sono impianti di distribuzione di carburanti quelle aree, di proprietà pubblica o privata, adeguatamente attrezzate, destinate al rifornimento di automezzi. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al Decreto legislativo n. 32/1998.
Chi può fare la richiesta
Per l'installazione di nuovi impianti stradali si devono rispettare i requisiti indicati dalle vigenti disposizioni relativamente a:
- sito di localizzazione;
- dimensione delle aree di impianto;
- presenza di servizi ed attività integrative;
- distanze tra impianti a benzine e/o gasolio, metano, gpl.
Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, il richiedente avvia le procedure di natura edilizia secondo le norme vigente in materia.
Quando fare la richiesta e come
La richiesta di provvedimento unico (per la costruzione dell'impianto e contestualmente per l'autorizzazione amministrativa alla vendita di carburante) ai sensi del D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche, è costituito dai seguenti modelli:
- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PETROLIFERA;
- b) RICHIESTA DI P.D.C. PER OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE
- c) AUTORIZZAZIONE PETROLIFERA
La richiesta di autorizzazione petrolifera deve essere presentata al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare, con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione:
- la generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art 2250, commi 1 e 2 del codice civile;
- la località in cui si intende installare l'impianto;
- la dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere (ivi comprese le apparecchiature self-service pre-pagamento);
- dichiarazione delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti nonché dell'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del regolamento (requisiti minimi) solo per in nuovi impianti o per la modifica di impianti carburanti esistenti con il prodotto GPL o metano o per la modifica di p.v. con GPL - metano esistenti con l'aggiunta di altri carburanti;
- dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del DPR 12.1.1998 n. 37;
- dichiarazione della presenza dei requisiti richiesti nel caso di impianto dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato.
Alla domanda vanno inoltre allegati:
- Perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestanti il rispetto delle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della regione.
- Attestazione di disponibilità dell'area con sottoscrizione autentica del proprietario;
- Modelli DAS (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio;
- Copia delle concessioni - autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione;
- Disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto;
La società deve trasmettere alla Regione copia della domanda corredata di tutta la documentazione con timbri di ricevuta del Comune, la quale provvederà a emettere il parere di conformità al pianto e ad individuare le priorità cronologiche delle domande pervenute
Nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada (ANAS, Ufficio licenze e Concessioni o Amministrazione Provinciale) con l'evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata della documentazione prevista, nonché della ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti:
- rilievo aree - fotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;
- rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di soste e fermate di autolinee;
- rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto;
- una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.
Nel caso di utilizzo di soli due impianti per l'apertura di un nuovo impianto, va unita la certificazione degli erogati relativi all'ultimo anno solare precedente all'istanza vidimati dall'UTF.
Note
Gli impianti nuovi e quelli che hanno subito modifiche o potenziamenti, prima della messa in esercizio, nonché quelli per i quali è stato chiesto il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, devono essere sottoposti al collaudo da apposita Commissione Comunale.
E' fatto obbligo ai gestori di esporre un cartello (convalidato dal Comune) indicante l'orario giornaliero di apertura e chiusura, nonché il giorno di riposo.
Il SUAP è competente anche per il rilascio di nuove autorizzazioni dovute a modifiche o potenziamenti degli impianti, a trasferimenti di sede, alla loro volturazione a terzi (per sub ingresso) e a modifiche di una certa entità.
Normativa
Decreto Legislativo n. 32 dell'11.2.1998
Decreto del Presidente della Repubblica 20.10.1998 n. 447
Delibera di Consiglio Regionale 29.9.1999 n. VI/1309
Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 23.2.1999
Regolamento Regionale n. 2 del 13.5.2002
L.R. 6/2010 del 02/02/2010
D.G.R. 11/06/2009, n° 8/9590
D.C.R. 12/05/2009, n° VIII/834
Decreto Legge n. 1/2012
Chi
UFFICIO UO SUAP