Nell’ordinamento italiano il Segretario Comunale è un organo monocratico del comune e la sua figura è disciplinata in modo unitario dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Secondo l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 tutti i comuni hanno un segretario comunale titolare dipendente, a seguito della legge n. 122 del 2010, dal Ministero dell’Interno (e non, quindi, dal comune o dalla provincia).
Il Segretario Comunale (nei comuni oltre i 10.000 abitanti assume la qualifica di segretario generale) ha la qualifica di dirigente e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
E’ nominato dal sindaco tra gli iscritti all’albo nazionale e/o regionale dei segretari comunali e provinciali.
L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dell’abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che l’ha effettuata.
Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
Il segretario quindi è un dipendente di un’amministrazione statale, ma dipende funzionalmente dal sindaco .
Secondo l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi;
può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. In particolare, nei comuni privi di dirigenti possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (art. 109 del D.Lgs. 267/2000).
Ultimo aggiornamento: 13/10/2023, 15:16