Carta dedicata a te 2025

Dettagli della notizia

Anche quest'anno è prevista l'erogazione di un contributo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità tramite la "CARTA DEDICATA A TE" - 258 card per il Comune di Lainate.

Data di pubblicazione:

10 Settembre 2025

Tempo di lettura:

“Si avvisano i cittadini che con Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, il Ministro dell’agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made In Italy e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’economia e delle Finanze, hanno disposto le indicazioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Come per lo scorso anno, è prevista l’erogazione di un contributo tramite la “CARTA DEDICATA A TE”.
L’ammontare del contributo sarà pari ad € 500,00 e per il Comune di Lainate sono state previste, da INPS, 258 card, destinate ad altrettanti nuclei familiari.

Si ricorda che, le liste dei nominativi, stilate da INPS, non potranno essere modificate, se non per errori emersi dai controlli che INPS richiede ai Comuni (residenza, composizione dei nuclei familiari, attestazione ISEE).

Qualsiasi aggiornamento, anche gli elenchi dei beneficiari, verranno pubblicati sul presente sito istituzionale.

In allegato il decreto.
Da pag. 8 in poi, potrà essere consultato il decreto che contiene i criteri di ammissione ed esclusione per il contributo, e i criteri che determineranno l’ordine degli elenchi, riassunti come segue:

Art. 2. – Beneficiari ed importo del contributo

1. Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti

ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso

dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del

presente decreto:

a. iscrizione di tutti i componenti nell’anagrafe della

popolazione residente (Anagrafe comunale);

b. titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore

non superiore ai 15.000,00 euro annui.

2. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data

di entrata in vigore del presente decreto includano percettori

di: a) Assegno di inclusione; b) Reddito di cittadinanza;

b1) Carta acquisti; b2) qualsiasi altra misura di inclusione

sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione

di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o

comunale). Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali

almeno un componente risulti percettore di: c) Nuova assicurazione

sociale per l’impiego – NASPI o Indennità mensile

di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL; d)

Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione

del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; g)

qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di

sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata

dallo Stato.

3. È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di

importo complessivo pari a 500,00 euro.

Art. 4. – Individuazione dei beneficiari

1. I Comuni ricevono dall’INPS, l’elenco dei beneficiari

del contributo, nei limiti delle Carte loro assegnate di

cui all’allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti

sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a

disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri,

che si indicano in ordine di priorità decrescente:

a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti,

di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011,

priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti,

di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007,

priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

c) nuclei familiari composti da non meno di tre componenti,

priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più

basso;

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente

decreto, l’INPS rende disponibili ai singoli comuni gli

elenchi di cui al comma 1, attraverso una applicazione

WEB sul sito www.inps.it unitamente alle relative Istruzioni

operative.

3. I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali

incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari

contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla

base del numero di carte loro assegnate, di cui all’allegato

2, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo

l’applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari,

nell’ambito dell’elenco predisposto, tra i nuclei

familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno.”

Allegati

A cura di

Ultimo aggiornamento: 10/09/2025, 12:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona