Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei pubblici esercizi e nei locali aperti al pubblico

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Ordinanza del Sindaco che vieta l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei pubblici esercizi e nei locali aperti al pubblico, al fine di garantire la sicurezza delle persone e dei luoghi pubblici e privati.

Data di pubblicazione:

23 Gennaio 2026

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Condividiamo l’ordinanza del Sindaco, riportata per intero in allegato.

Vista la diffusa usanza di utilizzare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo –  si ritiene necessario e urgente vietare l’uso nei pubblici esercizi ed in ogni altro locale pubblico di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal recente tragico evento di Crans-Montana;

Inoltre, oltre ai sopra citati gravi pericoli per le persone, possono determinarsi anche ulteriori ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale
rischio d’incendio discendente dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante.

Pertanto si ordina:
1. con effetto immediato e sino al 31.12.2026, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico o privato, il divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici in tutti i pubblici esercizi e in ogni altro locale pubblico presente sul territorio comunale;

2. il divieto di cui al punto 1 si intende riferito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

  • fiamme ornamentali o decorative;
  • articoli pirotecnici ad effetto illuminante o similare;
  • fornelli, bruciatori o dispostivi portatili a combustione;
  • qualunque altra fonte di fuoco non espressamente autorizzata

L’inosservanza della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punita, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il trasgressore che verrà sanzionato dovrà sospendere immediatamente le operazioni in corso e l’inottemperanza comporterà l’applicazione, a carico dello stesso, dell’art. 650 codice penale;

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta il presente provvedimento contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; i provvedimenti in questione, concernenti l’incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione.

Allegati

A cura di

Ultimo aggiornamento: 10/02/2026, 09:50

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