Cos'è
I cittadini residenti a Lainate possono sottoscrivere presso il Punto Comune le seguenti proposte di legge di iniziativa popolare :
Legge Frescura – Menia Corbanese – Belfi: modifiche alla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l’igiene femminile e ad alcuni prodotti per la prima infanzia.
QUESITO
Art.1
(Disposizioni concernenti la riduzione dell’aliquota IVA per prodotti per l’igiene femminile e alcuni prodotti per la prima infanzia)
- Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Alla parte II-bis, dopo il numero 1-quater), sono aggiunti i seguenti:
⟨⟨ 1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile ; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.⟩⟩
- b) Alla parte III, il numero 65),114.1) e 114.2) sono abrogati.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 180 milioni, si provvede mediante il taglio delle dotazioni annue previste per Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
SCADENZA RACCOLTA FIRME : 30/06/2025
Campagna raccolta firme del Referendum “PER MIO FIGLIO SCELGO IO”
QUESITO N.1
Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1 -ter ; art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “obbligo della” nel primo periodo nonché limitatamente alla frase “all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo” nel secondo periodo; art. 1 comma 2 -bis limitatamente alla parola “obbligatori”; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo “In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Per l’accertamento, la contestazione e l’irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.”; art. 1 comma 6 -ter limitatamente alle parole “per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione”; art. 4 -bis comma 1 limitatamente al periodo “e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto.”; art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole “obbligatorie” tutte contenute nell’ultimo capoverso?».
QUESITO N.2
«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 3 comma 1 limitatamente al periodo “, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie”; art. 3 comma 2; art. 3 comma 3; art. 3 -bis comma 2 limitatamente al seguente periodo “completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente”; art. 3 -bis comma 3 limitatamente al periodo “ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 2 e 3”; art. 3 -bis comma 4 limitatamente al seguente periodo “, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale,” nonché limitatamente al seguente periodo: “e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all’art. 1, comma 4”; art. 3 -bis comma 5?».
QUESITO N.3
«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 2 limitatamente alla parola “Conseguentemente” nonché limitatamente alle parole “, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale,” nonché infine alle parole “o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione”; art. 1 comma 2 -bis limitatamente alla parola “anche”?»
SCADENZA RACCOLTA FIRME: 15/06/2025