A tutti i cittadini interessati
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, in Lombardia, richiamata la L.R. n.9/2017, possono essere effettuate tutto l’anno, tranne nel periodo di effettuazione dei saldi (periodi sotto riportati) e nei trenta giorni antecedenti i saldi stessi.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle suddette limitazioni.
Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria:
Vendita di fine stagione (saldi)
Possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell’anno e per una durata massima di 60 giorni.
La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:
Regione Lombardia – vendita di fine stagione (saldi).
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
Per effettuare una vendita promozionale o una vendita di fine stagione non occorre inviare alcuna comunicazione.
Per effettuare una vendita di liquidazione occorre inviare una comunicazione, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Lainate tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, almeno quindici giorni prima della data di inizio:
Nei casi previsti all’art. 114, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge Regionale sopra citata le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e, comunque, non oltre il termine massimo di 13 settimane.
È vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.
accedere al portale impresainungiorno.gov.it
notifica di avvenuta ricezione della pratica
30 o 60 giorni