Vendita promozionale
Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento, in Lombardia, richiamata la L.R. n.9/2017, possono essere effettuate tutto l’anno, tranne nel periodo di effettuazione dei saldi (periodi sotto riportati) e nei trenta giorni antecedenti i saldi stessi.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle suddette limitazioni.
Vendita straordinaria
Le imprese commerciali che sono in attività possono effettuare i seguenti tipi di vendita straordinaria:
Vendita di fine stagione (saldi)
Possono essere posti in saldo tutti i prodotti di carattere stagionale o articoli di moda e in genere prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento. Questo tipo di vendita può essere effettuato soltanto in due periodi dell’anno e per una durata massima di 60 giorni.
La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:
- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per una durata di 60 giorni;
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio, per una durata di 60 giorni.
Regione Lombardia – vendita di fine stagione (saldi).
Vendita di liquidazione
È effettuata al fine di esaurire tutta la merce a seguito di:
- cessazione dell’attività: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
- trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
- trasferimento dell’azienda in altro locale: si può effettuare in qualsiasi periodo dell’anno per una durata massima di 13 settimane;
- trasformazione o rinnovo dei locali: si può effettuare per una sola volta in ciascun anno solare per una durata massima di 6 settimane. L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio (per consentire la trasformazione o il rinnovo) per un periodo pari ad un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. La vendita è sempre liberamente praticabile nei mesi di febbraio ed agosto; non può essere effettuata nei 30 giorni antecedenti la vendita di fine stagione.