A tutti i cittadini interessati.
Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività di spettacolo, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti di divertimento. L’elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta:
L’autorizzazione di spettacolo viaggiante ha validità permanente e non occorre presentare dichiarazione di prosecuzione dell’attività. L’autorizzazione per installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante ha validità temporanea. Qualora l’installazione ricada su area pubblica, l’autorizzazione comprende anche la concessione dell’area ed ha validità non superiore a 60 giorni.
Requisiti oggettivi:
- la verifica annuale dell’attrazione effettuato da un ingegnere iscritto all’albo, valido per l’anno in corso;
- il certificato di assicurazione in corso di validità dell’attrazione che si vuole inserire in licenza;
- la documentazione idonea a provare la disponibilità a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di contratto di locazione pluriennale rinnovabile (ad esempio fattura d’acquisto) dell’attrazione.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. N. 773/1931; - assenza di pregiudiziali ai sensi della Legge Antimafia;
- residenza o sede legale, in caso di società, nel Comune di Milano.
Per lo svolgimento dell’attività occorre:
- possesso dell’autorizzazione di spettacolo viaggiante;
- verifica annuale delle attrazioni valido per l’anno in corso, redatto da un tecnico abilitato;
- assicurazione delle attrazioni;
- numero di registrazione per le nuove attrazioni e, a partire dal 14 dicembre 2009, per tutte le attrazioni già esistenti.
Licenza
30 o 60 giorni
La domanda deve essere corredata da marca da bollo del valore di € 16,00.
Normativa
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68 e 69)
Legge 18 marzo 1968 n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante
D.M. 18 maggio 2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante
Regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.