Sui Registri di Cittadinanza vengono iscritte le attestazioni sindacali di acquisto cittadinanza, le dichiarazioni del cittadino di rinuncia o riacquisto cittadinanza e trascritti i decreti di concessione o perdita cittadinanza.
Può rendere eventuale dichiarazione o presentare istanze, il cittadino straniero (o italiano, a seconda dei casi) residente ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La legge che norma la quasi generalità delle situazioni è la N. 91 del 1992 unitamente al suo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 572 del 1993.
La cittadinanza italiana si acquista:
per nascita, in qualsiasi Stato, da genitore/i italiano/i;
per adozione di straniero minore di età;
per beneficio di legge (ex: lo straniero nato in Italia residente legalmente ed ininterrottamente dalla nascita e fino al 18° anno di età);
per naturalizzazione (ex: straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano residente legalmente in Italia da almeno cinque anni dopo l’adozione);
per naturalizzazione a seguito matrimonio: quando il coniuge straniero risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi, oppure, se risiede all’estero, dopo tre anni dal matrimonio.
La procedura e la modulistica da presentare si differenzia in base al criterio di riconoscimento o acquisto della cittadinanza italiana.
La documentazione da reperire e consegnare e la modalità di avvio del procedimento si differenzia in base al criterio di riconoscimento o acquisto della cittadinanza italiana (ex: in caso di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione è necessario iniziare la procedura presso la Prefettura competente per territorio).
Il riconoscimento/acquisto della cittadinanza italiana, a seconda dei casi.
In presenza della volontà soggettiva rispetto alle diverse condizioni e tempistiche previste dalla legge per ciascun caso di specie.