Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti privati, compreso quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale
A tutti i cittadini
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti privati, compreso quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Competenze dell’ufficio ricevente la Richiesta
L’Ufficio, sulla base delle informazioni e delle documentazioni fornite dal richiedente, deve verificare la legittimazione del richiedente, la sua identità e i suoi poteri rappresentativi, la sussistenza dell’interesse, l’accessibilità del documento e l’inesistenza di contro interessati.
Qualora la richiesta, una volta esaminata immediatamente e senza formalità, risulti accoglibile, viene evasa mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie.
La richiesta può essere verbale oppure scritta.
Il richiedente deve comunque indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare, e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato mediante accesso informale o accesso formale.
Accesso Informale
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di contro interessati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale.
Accesso Formale
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità e i suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse, alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’inesistenza di contro interessati, l’Ufficio competente invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui rilascia ricevuta.
Qualora la richiesta, una volta esaminata immediatamente e senza formalità, risulti accoglibile, viene evasa mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie.
Negli orari di apertura dell’U.O. Appalti, Contratti e Affari Legali.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta questa si intende respinta.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
La visione dei documenti è gratuita.
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione oltre ad eventuali tasse o tariffe previste da disposizioni di legge, atti o regolamenti comunali (marche da bollo, diritti di ricerca, diritti di visura).
Reclami e Ricorsi
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare entro trenta giorni il ricorso al TAR territorialmente competente.
Norme di Riferimento