Cos'è
In tutti i Comuni, per presentare le candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:
• candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale e dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (Allegato n. 2);
• certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lainate;
• dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere Comunale (Allegati nn. 5 e 7);
• certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
• modello del contrassegno di lista;
Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale
La candidatura alla carica di sindaco e la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale dovranno riportare le seguenti informazioni:
– nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato alla carica di sindaco;
– numero d’ordine progressivo, nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale (se cittadino dell’Unione europea, anche lo Stato membro di cui sia cittadino);
N.B.: ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 11; nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati;
Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
La lista dei candidati va presentata con un’apposita dichiarazione scritta (Allegato n. 2).
Con la lista devono essere presentati anche:
• il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco;
I promotori devono verificare i requisiti per la candidatura alla carica di Sindaco: non è immediatamente ricandidabile colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i due mandati consecutivi che precedono le elezioni; ciascun candidato Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune; il candidato alla carica di Sindaco deve presentare dichiarazione di collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale;
• l’indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale, di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
• dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco (Allegato n. 6);
• il programma amministrativo;
• eventuale designazione del mandatario elettorale per la raccolta fondi con cui finanziare la campagna elettorale (con esclusione dei candidati che spendono meno di € 2.500, avvalendosi unicamente di denaro proprio).
La raccolta fondi potrà essere avviata dal giorno successivo a quello di indizione dei comizi e esclusivamente per il tramite del mandatario elettorale, il cui nome dovrà essere indicato per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (Allegato n. 12);
• sottoscrizioni della dichiarazione da parte dei presentatori della lista dei candidati
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta da minimo 175 e massimo 350 sottoscrittori.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (in caso di violazione, è sottoposto a un’ammenda da € 200 a € 1.000). Non si deve ritenere valida la sottoscrizione apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore riveste, contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.
La sottoscrizione deve essere apposta su appositi moduli nei quali devono essere riportati anche il contrassegno della lista; nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati; nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti:
– i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica;
– i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
– gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza e i cui nominativi siano stati tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine;
Sul punto occorre ricordare che l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita (contenuto essenziale), nonché apponendo la propria firma ed eventuale timbro dell’ufficio. I pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.
Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lainate e certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti in formato cartaceo o in formato digitale. I certificati devono essere rilasciati entro ventiquattro ore dalla richiesta.
Per agevolare le operazioni dell’Ufficio Elettorale, si invitano i candidati a presentare diverse richieste al raggiungimento di un cospicuo numero di sottoscrittori (circa 20/30).
Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di incandidabilità (art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) e dichiarazione di collegamento con la lista o con le liste presentate per l’elezione del consiglio comunale (Allegato n. 5)
Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di incandidabilità (art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) (Allegato n. 7)
Modello del contrassegno di lista
Il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea. Esso sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si suggerisce di presentare i contrassegni in forma cartacea disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse (rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 – per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati – e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 – per la riproduzione sulla scheda di votazione). Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico (ad esempio CD, DVD, pendrive o simili) sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore.
Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico (che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali) a condizione che sia allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico (o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio) in cui si attesta che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico.
È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.). Deve considerarsi vietato anche l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa azienda / società.
Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole « fascismo », « nazismo », « nazionalsocialismo » e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente.
La presentazione delle candidature, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8.00 di venerdì 10/05/2024 alle ore 12.00 di sabato 11/05/2024.
La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del Comune. Essa può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista. Affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, occorre, inoltre, segnalare il recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.
La commissione elettorale circondariale provvederà al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e dei documenti ad esse inerenti, in particolare:
• tempestività della presentazione;
• numero dei presentatori di ciascuna lista e regolarità dei moduli che contengono le firme;
• numero dei candidati di ciascuna lista, insussistenza di situazioni di incandidabilità, dichiarazioni di accettazione delle candidature, certificati di iscrizione nelle liste elettorali, esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all’interno di ciascuna lista;
• ammissibilità del contrassegno;
La commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, procederà all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa. La commissione procederà, quindi, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi (alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati), ed al sorteggio delle liste ammesse. Ciò determina il numero d’ordine in base al quale saranno riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l’ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.
Si coglie l’occasione per ricordare l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, i seguenti documenti:
• il curriculum vitae;
• il certificato rilasciato dal casellario giudiziale (rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale);
L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro domenica 26/05/2024 (pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000 a € 120.000).
Per agevolare le operazioni dell’Ufficio Elettorale, si invitano i candidati a confermare l’avvenuta pubblicazione sul sito, inoltrando il relativo link. Infatti, la medesima pubblicazione verrà effettuata, entro domenica 02/06/2024 all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell’Ente.