Tutti coloro a cui viene richiesta una copia conforme all'originale.
Chi necessita di autenticare la propria firma su un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Autenticazione di Copia
L’autentica di copia può essere richiesta previa esibizione dell’originale. In alternativa, il diretto interessato può dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la conformità della copia rispetto al suo originale.
Autenticazione di Firma
E’ l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che firma.
Secondo la nostra legislazione generale, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.
La competenza del funzionario comunale è circoscritta ai seguenti documenti, redatti in lingua italiana:
E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe.
Per autenticare la copia deve essere presentato il documento originale e una sua copia.
Per autenticare la firma l'interessato deve presentarsi con documento di riconoscimento in corso di validità o titolo di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea) documento sul quale si richiede l'autentica di firma
Autentica di copie o autentica di firma.
Immediato