Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (registrazione permesso di soggiorno)
Per ulteriori info
A chi è rivolto
A tutti i cittadini stranieri (non cittadini dell'Unione Europea) iscritti in anagrafe.
Descrizione
Il cittadino straniero non comunitario residente nel Comune di Lainate deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
Nel caso in cui non provvedesse alla dichiarazione di dimora abituale, dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, verrà cancellato dall’anagrafe, per irreperibilità accertata (art. 1 comma 28 della Legge n. 94 del 05.07.2009 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
La cancellazione dall’anagrafe causa la perdita di tutti i diritti che si ottengono quando si è iscritti, fra i quali, ad esempio, l’assistenza sanitaria, la possibilità di mandare i figli a una scuola statale e di avere una patente italiana.
Come fare
Per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale è necessario compilare l’apposito modulo, allegando copia dei documenti necessari a dimostrazione della regolarità del soggiorno (permesso di soggiorno fronte e retro, o kit postale di rinnovo con data di appuntamento se presentata richiesta ma permesso non ancora ritirato) e presentarlo:
- Direttamente presso l’Ufficio Punto Comune di Lainate e/o Barbaiana.
- Inviandolo tramite email all'indirizzo puntocomune@comune.lainate.mi.it
- Inviandolo tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it
Cosa serve
- Modulo dimora abituale compilato;
- copia dei documenti necessari a dimostrazione della regolarità del soggiorno (permesso di soggiorno fronte e retro, kit postale di rinnovo se presentato;
Cosa si ottiene
Protocollazione della domanda e aggiornamento della propria scheda anagrafica
Tempi e scadenze
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’Ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo.
Trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, gli uffici competenti provvederanno alla cancellazione anagrafica.
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Per ulteriori infoDocumenti
Formato PDF (0.26 MB)
Ulteriori informazioni
NORME DI RIFERIMENTO
- Decreto Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 art. 7 comma 3 come sostituito dall’art. 14, comma 2 D.P.R 31 agosto 1999, n. 394
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31/08/1999, art. 15 comma 2
- Legge n. 94 del 05.07.2009 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica” art. 1 comma 28 (modificato l’art. 11 comma 1 lett. C del D.P.R. n. 223/1989)
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile- Tel:
- 0293598294-293
- Tel:
- 0293598260-261
- Tel:
- 800775351
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