I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza
abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo. (Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.8, 4.19).
Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un’unica domanda
con l’indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2).
L’onerato dalle spese per la realizzazione dell’opera, che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie
spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano
a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).
Il contributo regionale è stanziato al cittadino che intende effettuare opere che riguardano l’abbattimento di barriere architettoniche che ostacolano funzioni tra loro diverse (ad esempio, assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile, ecc.), in edifici di edilizia residenziale privata già esistenti alla data del 11 agosto 1989 (data di entrata in vigore della Legge 13/89). Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell’edificio sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento delle persone diversamente abili.
Occorre presentare apposita domanda e relativa documentazione, se cartacea presso l'Ufficio Punto Comune se digitale tramite pec all'indirizzo pec del Comune. In ogni caso prima dell'inizio lavori delle opere per il superamento delle barriere architettoniche .
E' possibile scaricare la modulistica necessaria alla quale va allegata l'informativa per la Privacy debitamente sottoscritta.
La richiesta di contributo in bollo deve essere presentata dal disabile al Sindaco del comune in cui è sito l’immobile.
Si ottiene un contributo calcolato in percentuale sulla base delle spese preventivate.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.
Le domande possono essere presentate al Comune in qualsiasi giorno dell’anno.
Entro il 1° di marzo di ogni anno, i comuni raccolgono le domande pervenute e ne verificano la sussistenza dei requisiti in particolare:
o l’esistenza delle barriere
o l’inesistenza dell’opera richiesta
o il mancato inizio dei lavori
o la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Per consentire il corretto espletamento della successiva attività regionale, i comuni dovranno dal 2010 utilizzare il sistema informatizzato.
Il soggetto richiedente può eseguire l’intervento “a proprio rischio” anche prima di essere stato ammesso a contributo (ma comunque dopo aver presentato la
domanda a pena di decadenza): lo stesso non potrà rivendicare alcun diritto qualora non vi sia la sufficiente disponibilità finanziaria regionale.
Le domande vanno presentate in marca da bollo da €. 16,00. L’IVA per l’esecuzione degli interventi in argomento è pari al 4% (D.P.R. 663/72) e possono essere rimborsate anche le spese per la progettazione, con IVA, invece, al 20%.