La convivenza di fatto viene costituita tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile.
Sia persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
Avere o richiedere all’ufficio anagrafe la sola coabitazione non comporta la convivenza e non attribuisce i diritti della convivenza di fatto.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune.
La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:
Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza o all’autentica della scrittura privata deve trasmetterla all’anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la registrazione e la certificazione, al fine dell’opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell’eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
Ne fanno richiesta le coppie interessate, presentando all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza la dichiarazione in allegato (a fondo pagina) debitamente compilata e firmata, allegando copie dei documenti d’identità.
Per potere essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La richiesta di coloro che si trasferiscono a Lainate da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.
La costituzione della convivenza anagrafica di fatto.
Su richiesta dell'interessato, l'ufficio anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.
La convivenza di fatto cessa in caso di:
- morte del convivente;
- matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti;
- scissione anagrafica, cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti;
- dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti;
- in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il riconoscimento di una convivenza di fatto.
Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.
Documentazione da Presentare