Ai coniugi intenzionati a comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
Separazione e divorzi davanti all’avvocato:
L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
Separazione e divorzi davanti all’ufficiale di stato civile:
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza dell' avvocato difensore è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre.
Si pubblicano in modulistica:
che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate all'Ufficiale di Stato Civile, allo sportello o via mail o pec, allegando copia di un documento d’identità valido.
L'iscrizione nei registri di Stato Civile dell' Atto di Separazione, Divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito della firma della seconda fase dell'atto (conferma) sarà possibile richiedere allo sportello una copia integrale autenticata dell'Atto e/o, nel caso di Comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio anche un'estratto di matrimonio nel quale comparirà l'annotazione di avvenuta separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Gli accordi conclusi dinanzi agli avvocati verranno protocollati al momento della presentazione e quindi trascritti nei registri dello Stato Civile.
Per gli accordi da concludere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, verrà fissato, dal personale addetto, un appuntamento per la stesura del primo atto, a seguito del quale dovranno trascorrere almeno 30 giorni prima della stesura dell'atto conclusivo.
Per maggiori informazioni o per avviare il procedimento è possibile fissare un appuntamento al numero telefonico oppure inviare una mail, entrambi i contatti si trovano nella sezione "Contatti" qui sotto.
Per la procedura dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile: diritto fisso pari a € 16,00
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)