Separazioni e Divorzi

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Separazione e Divorzi


A chi è rivolto

Ai coniugi intenzionati a comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
  •  residenza di uno dei coniugi.

Come fare

Separazione e divorzi davanti all’avvocato:

L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • iscrizione dell'atto di matrimonio;
  • trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Separazione e divorzi davanti all’ufficiale di stato civile:

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza dell' avvocato difensore è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Cosa serve

In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre.

Si pubblicano in modulistica:

  • le dichiarazioni sostitutive di certificazione

che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate all'Ufficiale di Stato Civile, allo sportello o via mail o pec, allegando copia di un documento d’identità valido.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nei registri di Stato Civile dell' Atto di Separazione, Divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito della firma della seconda fase dell'atto (conferma) sarà possibile richiedere allo sportello una copia integrale autenticata dell'Atto e/o, nel caso di Comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio anche un'estratto di matrimonio nel quale comparirà l'annotazione di avvenuta separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tempi e scadenze

Gli accordi conclusi dinanzi agli avvocati verranno protocollati al momento della presentazione e quindi trascritti nei registri dello Stato Civile.

Per gli accordi da concludere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, verrà fissato, dal personale addetto, un appuntamento per la stesura del primo atto, a seguito del quale dovranno trascorrere almeno 30 giorni prima della stesura dell'atto conclusivo.

Procedure collegate

Per maggiori informazioni o per avviare il procedimento è possibile fissare un appuntamento al numero telefonico oppure inviare una mail, entrambi i contatti si trovano nella sezione "Contatti" qui sotto.

Quanto costa

Per la procedura dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile: diritto fisso pari a € 16,00

Accedi al servizio

Documenti

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 19/09/2024, 19:33

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